Risposta alle domande più comuni
L'implementazione degli accordi di interscambio di fatturazione elettronica tra SM e IT non prevede la possibilità di emettere un documento di Acconto (TD02) per la cessione di beni, ma solamente la Fattura di saldo (TD01) in concomitanza con l'attuazione della cessione transfrontaliera di beni (in presenza di DDT).
Sono infatti ammesse solamente le tipologie TD01 Fattura, TD04 Nota di Credito, TD05 Nota di Debito: si veda la sezione 2.5 COMPILAZIONE FATTURA EXPORT dell'Allegato "B" al Regolamento 8 settembre 2021 n.14
Nella fattura (di saldo e spedizione, TD01):
- è possibile quindi indicare eventuali pagamenti pregressi solamente sotto forma di "riga puramente descrittiva" (importo pari a zero);
- gli importi effettivamente fatturati (imponibili) devono ricomprendere il valore reale complessivo dei beni ceduti oltre confine (cioè esportati da SM verso IT).
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