Risposta alle domande più comuni
In base agli accordi di interscambio tra Italia e San Marino, un fornitore-IT può inoltrare fatturazione-elettronica ad un cliente-SM solo se quest'ultimo è un soggetto passivo d'imposta, cioè se il soggetto/cliente sammarinese è un Operatore Economico.
Quindi il Cessionario/Committente in fattura elettronica da IT verso SM:
- deve essere identificato come Operatore Economico sammarinese (tramite IdFiscaleIVA/IdPaese=SM e IdFiscaleIVA/IdCodice=NUMERO_codice_operatore_economico);
- non può essere identificato come persona fisica (es. tramite CodiceFiscale).
HUB-SM respinge le eventuali fatture-elettroniche pervenute dall'Italia (tramite indicazione CodiceDestinatario=2R4GTO8) che non rispettano la suddetta regola.
Si veda anche la FAQ:
Perché in HUB-SM non ricevo fatturazione-elettronica dall'Italia per servizi (es. soggiorni in hotel, consumazioni di pasti, utenze) fruiti in territorio italiano?