Risposta alle domande più comuni
Nella normativa e anche nelle circolari esplicative emanate dall'Ufficio Tributario (es. Prot.N.32359/2022) è indicato che:
- un OE sammarinese presenta all'Ufficio Tributario le fatture di importazione dall'Italia nel medesimo formato in cui gli sono pervenute; il formato elettronico è prevalente rispetto al cartaceo, cioè se arriva una fattura cartacea, la si presenta e solo dopo qualche giorno arriva tramite SdI / HUB-SM la corrispondente fattura elettronica, allora l'OE deve rivolgersi all'U.T. per eliminare la presentazione della fattura in cartaceo e consentire l'integrazione/presentazione di quella elettronica.
- dal 01/07/2022 un OE sammarinese (fatta eccezione per le esenzioni, vedere normativa sammarinese) è obbligato ad emettere in formato elettronico la fatturazione per esportazioni verso Italia.
- dal 01/07/2022 un fornitore P.IVA Italiana (fatta eccezione per le esenzioni, vedere normativa italiana) è obbligato ad emettere in formato elettronico la fatturazione per esportazioni di beni verso San Marino (che sono Importazioni dal punto di vista SM).
La compilazione della fattura-elettronica verso cliente OE sammarinese deve rispettare le regole formali previste, pena lo scarto (cioé "Vidimazione negata") da parte di HUB-SM.
Per i servizi pare non ci sia l'obbligo, ma che ci sia la convenieza di utilizzare lo scambio elettronico per facilitare (o permettere di evitare) il cosiddetto "esterometro".
Rimane invariato il primo punto: un OE presenta sempre le fatture di importazione in SM nel medesimo formato in cui gli arrivano.