Risposta alle domande più comuni
In fattura-elettronica (TD01) è obbligatorio indicare almeno un Documento di Trasporto (DDT) se la cessione da SM verso IT riguarda l'esportazione di "Beni" (cioè le righe indicano TipoMerce 1 o 4 o 7), oppure di "conto lavoro con materie prime" (TipoMerce 2).
In nota di variazione (TD04, TD05) NON è obbligatorio indicare i DDT.
L'identificazione di un DDT è composta dal Numero-DDT e dalla Data-DDT (che non può essere successiva alla data-fattura).
In presenza di DDT, devono essere referenziate dai DDT (implicitamente o esplicitamente) tutte le righe di dettaglio che NON indicano alcun TipoCessionePrestazione (es. AB abbuono, SC sconto, PR premio, AC spesa accessoria) e che presentano o PrezzoTotale diverso da zero o l'indicazione del TipoMerce. Ad esempio una riga di dettaglio con TipoCessionePrestazione = AC (spesa accessoria) può non essere referenziata da nessuno dei DDT in fattura.
Ogni riga di dettaglio può essere referenziata in un solo DDT, poiché rappresenta uno o più beni/articoli omogenei che viaggiano nella stessa spedizione.
Il fine è quello di specificare cosa sia stato incluso in ciascuna spedizione ed il corrispondente valore dei beni esportati di volta in volta.
Se è presente un solo DDT, allora HUB-SM implicitamente intende che tutte le righe di dettaglio in fattura rientrino in tale DDT, perciò non è necessario esplicitare alcun elemento RiferimentoNumeroLinea all'interno dell'unico elemento DatiDDT.
Esempio
Solo se è presente più di un DDT, allora è necessario esplicitare i riferimenti alle righe di dettaglio per ciascun diverso DDT, specificando gli elementi DatiDDT/RiferimentoNumeroLinea.
Esempio
NOTA: i DDT influiscono sul calcolo dei TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE IN ESPORTAZIONE DI BENI, come specificato nella sezione 2.5.5.1 dell'Allegato "B" (link).