Risposta alle domande più comuni
In una fattura-elettronica di esportazione verso il proprio Rappresentante Fiscale in Italia, quest'ultimo deve essere identificato nel ruolo di CessionarioCommittente e occorre indicare i riferimenti ai DDT coinvolti* nella cessione.
Non è previsto alcun obbligo di inserire ulteriori documenti come allegati** alla fattura; l'Ufficio Tributario ha comunque facoltà di effettuare controlli a posteriori e di richiedere all'Operatore Economico esportatore di fornire ulteriore documentazione sulle operazioni effettuate.
[*] si veda la FAQ: Come compilo formalmente i DDT in una fattura per esportazione di beni?
[**] in passato per la procedura di presentazione delle fatture verso R.F. in formato cartaceo, l'U.T. richiedeva di allegare in formato cartaceo anche le fatture emesse dal R.F.; questo procedimento non è più necessario nell'ambito della fatturazione-elettronica attiva verso R.F. IT.
L'indirizzo apposto su ciascun DDT non compare all'interno della fattura-elettronica, tuttavia:
- ciascun DDT deve recare l'indirizzo del Rappresentante Fiscale oppure il luogo di "consegna al confine tra SM e IT".
- solo nel caso di vendita a distanza (tramite Rapp.Fiscale) a cliente finale "privato Italiano (non-P.IVA)" allora i DDT devono recare l'indirizzo di consegna del cliente finale.
In fattura-elettronica non è previsto alcun TAG specifico per indicare l'indirizzo del cliente finale; a tal fine è comunque possibile creare delle righe di dettaglio puramente descrittive.
Sarà il Rappresentante Fiscale ad emettere in Italia la fattura verso il cliente finale, con possibilità di specificarne l'indirizzo nei dati anagrafici del CessionarioCommittente.